1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituto dall'articolo 21 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentito l'adottante o gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della persona singola o della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da adottanti che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, devono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dell'affidatario o degli affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se una delle parti della coppia muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altra parte nei confronti di entrambi, con effetto, per la parte deceduta, dalla data della morte.
5. Se la persona singola affidataria muore durante l'affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni, tenuto conto delle esigenze e della situazione del minore, provvede in via d'urgenza a disporre